Con il nuovo ACN all’art. 45 è stata istituita una indennità di esclusività per gli Specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato con impegno orario settimanale di almeno 12 ore complessive presso una o più aziende. La erogazione è subordinata alla presentazione all’Azienda, entro il 15 gennaio di ciascun anno, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui lo Specialista dichiari di non aver svolto attività libero professionale ( fatto salvo quanto previsto all’art. 42 dello stesso ACN ) e di non svolgerne nel corso del rimanente periodo dell’anno. Si ricorda che il venir meno del rapporto di esclusività e la mancata accettazione di eventuale successiva proposta di completamento orario (di cui all’art. 20 comma 2 dell’ ACN ) comporta la revoca del diritto a percepire l’indennità e la restituzione di quanto già corrisposto nell’anno. Si ricorda inoltre che l’indennità non spetta allo Specialista con riduzione dell’orario di incarico (richiesta ai sensi dell’art.31 comma 5 dell’ACN) o che fruisca di Anticipo della Prestazione Previdenziale.
La SISAC con circolare Prot. n.361/2020 (per leggerla clicca qui) ha fissato al 1 ottobre 2020 il termine di presentazione per l’anno corrente della dichiarazione di non aver svolto attività libero professionale (fatto salvo quanto previsto all’art.42 dell’ACN 31 marzo 2020) a far data dal 31 marzo 2020 ( data di entrata in vigore dell’ACN e delle previsioni normative del’art.45) e di non svolgerne nel rimanente periodo dell’anno.
La dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, va resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, specificando di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 ed alla stessa deve essere allegata obbligatoriamente fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido Nella dichiarazione occorre chiedere che venga corrisposta l’indennità di cui all’art. 45 dell’ACN 31 marzo 2020 e si suggerisce di dichiarare l’impegno di comunicare il venir meno del rapporto di esclusività (che comporterebbe la revoca del diritto e la restituzione di quanto percepito). Molte Aziende hanno predisposto un modulo da compilare per la dichiarazione, per cui si consiglia di chiedere informazioni al Settore Specialistica Convenzionata della Unità Operativa Gestione Risorse Umane della Azienda di appartenenza.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno entro il 15 gennaio.